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Denuncia di smarrimento Patente di guida o Carta di circolazione

art. 1 legge 8 marzo 1999 n. 50 – Decreti del Presidente della Repubblica 9 marzo 2000 n. 104 e n. 105 – Circolare Ministero dei trasporti n. 848/C4 del 21/3/2001

In caso di smarrimento, distruzione, della patente di guida o della carta di circolazione l’intestatario sporge denuncia entro 48 ore, dal momento in cui scopre di non esserne più in possesso, presso la Polizia Municipale di San Giuliano Terme o presso i Carabinieri, la Polizia Stradale, ecc…
Per la denuncia l’interessato (intestatario del documento o chi ne ha titolo) si presenta munito di un documento di riconoscimento e codice fiscale, per la sola patente di guida dovrà produrre n. 2 fotografie formato tessera su sfondo bianco.
Al denunciante viene subito rilasciato un permesso provvisorio di guida (nel caso la denuncia riguardi la patente) o di circolazione (nel caso riguardi la carta di circolazione), se i documenti risultano duplicabili.
Dopo la presentazione della denuncia e l’ottenimento del permesso provvisorio, l’interessato attende e riceve il duplicato del documento direttamente a domicilio, di norma entro 30 giorni.
L’interessato che entro 45 giorni dalla data di rilascio del permesso provvisorio, non ha ancora ricevuto il duplicato deve telefonare al numero verde 800 232 323, disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 14.00 e dalle ore 14.30 alle 17.30.

IMPORTANTE:

Dal rilascio dei permessi provvisori i documenti originali, se rinvenuti, non sono più validi e dovranno essere distrutti