Ravvedimento operoso ICI
Scheda aggiornata alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 20 della L.220/2010 (modifica sanzioni); all’art. 23, comma 31, D.L. 6/07/2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/07/11, n. 111 (minisanzione per ritardi nei pagamenti non superiori a 15 giorni); all’art. 1 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12/12/2011 (modifica del saggio di interesse legale); ed alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012 (modifica codici-tributo ICI per F24)
Che cos’è?
E’ un’opportunità offerta al contribuente per regolarizzare delle violazioni commesse sia relativamente alle dichiarazioni che al pagamento dell’imposta.
La condizione necessaria affinché il contribuente possa avvalersi del ravvedimento operoso è che non siano iniziati accessi, verifiche, ispezioni o altri tipi di attività di accertamento da parte dell’ente impositore di cui l’interessato abbia avuto formale conoscenza.
Le violazioni che possono essere regolarizzate mediante il ravvedimento operoso sono:
A. omesso o insufficiente versamento dell’imposta;
B. presentazione di una dichiarazione infedele;
C. omessa presentazione della dichiarazione I.C.I. o della denuncia di variazione.
A) Ravvedimento operoso per omesso od insufficiente versamento dell’imposta
Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso breve o lungo.
A) 1. Ravvedimento operoso breve per ritardi fino a 14 giorni
Qualora il contribuente ometta un versamento dell’imposta o lo effettui in misura inferiore rispetto al dovuto, se regolarizza tale violazione entro 14 giorni dalla scadenza del termine, potrà beneficiare di una sanzione ridotta pari allo 0,2% per ciascun giorno di ritardo (per effetto del combinato disposto dell’art.13 comma 1 D.Lgs.471/1997, come modificato dal D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L.111/2011, e dell’art. 13 comma 1 lett.a) D.Lgs. 472/1997). Tale sanzione trova la sua prima applicazione in sede di ravvedimento operoso per il saldo ICI 2011.
Per effettuare il ravvedimento operoso, il contribuente dovrà versare contestualmente:
- l’imposta dovuta o la maggiore imposta dovuta
- la sanzione, nella misura dello 0,2% per ciascun giorno di ritardo, 0,2% da calcolare sull'ammontare dell'imposta dovuta o della maggiore imposta dovuta.
Misura percentuale della sanzione da applicare a seconda del numero di giorni di ritardo:
giorni di ritardo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
sanzione | 0,2% | 0,4% | 0,6% | 0,8% | 1% | 1,2% | 1,4% | 1,6% | 1,8% | 2% | 2,2% | 2,4% | 2,6% | 2,8% |
- gli interessi nella misura legale (art. 1284 codice civile) corrispondente al tasso annuo (1,5% per l'anno 2011; 2,5% dal 1° gennaio 2012). Il tasso annuo va rapportato ai giorni di ritardo dell'adempimento.
A) 2. Ravvedimento operoso breve per ritardi da 15 a 30 giorni
Qualora il contribuente ometta un versamento dell’imposta o lo effettui in misura inferiore rispetto al dovuto, se regolarizza tale violazione entro 30 giorni dalla scadenza del termine, potrà beneficiare di una sanzione ridotta pari al 3% (tale sanzione è stata così modificata dalla L. 220/2010 e trova la sua prima applicazione in sede di ravvedimento operoso per omesso o insufficiente versamento dell’acconto 2011).
Per effettuare il ravvedimento operoso, il contribuente dovrà versare contestualmente:
- l’imposta dovuta o la maggiore imposta dovuta
- la sanzione, nella misura del 3% dell'ammontare dell'imposta dovuta (o della maggiore imposta dovuta)
- gli interessi nella misura legale (art. 1284 codice civile), che dal 01.01.2012 è del 2,5% annuo (nel 2011 era invece 1,5%), rapportati ai giorni di ritardo dell'adempimento.
A) 3. Ravvedimento operoso lungo
Nel caso in cui il termine per effettuare il ravvedimento operoso breve sia ormai trascorso, il contribuente può effettuare il ravvedimento operoso lungo, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (e cioè entro il 31 ottobre dell’anno successivo all’anno di riferimento, ai sensi dell’art. 7 bis del Regolamento ICI Comunale).
Per effettuare il ravvedimento operoso lungo, il contribuente dovrà versare contestualmente:
- l’imposta dovuta o la maggiore imposta dovuta;
la sanzione, nella misura del 3,75% dell’ammontare dell’imposta o della maggiore imposta dovuta. Tale sanzione è stata stabilita dalla L. 220/2010 per le violazioni commesse a decorrere dal 01/02/2011, pertanto trova la sua prima applicazione a partire dalla rata di acconto 2011. Alle violazioni commesse prima di tale data continua ad applicarsi la sanzione del 3%. Esempio: l’omesso versamento dell’acconto o del saldo 2010 costituisce violazione commessa rispettivamente il 17/06/2010 ed il 17/12/2010, giorni successivi alle rispettive scadenze, quindi si applica la previgente sanzione del 3%.
- gli interessi nella misura legale (art. 1284 codice civile), che nel 2011 era dell’1,5% e dal 01/01/12 è invece del 2,5%. Il tasso annuo va rapportato ai giorni di ritardo dell'adempimento.
Modalità di calcolo interessi:
Tributo non versato X tasso di interesse X numero giorni di ritardo
______________________________________________________
36500
Si ricorda che gli interessi vanno calcolati sulla sola imposta dovuta e non anche sulla sanzione.
Per determinare il numero dei giorni di ritardo si ricordano le ordinarie scadenze dell’acconto e del saldo I.C.I.: rispettivamente 16 giugno e 16 dicembre, salvo che cadano in giorno festivo.
Esempio: versamento saldo 2010 effettuato tardivamente il 20/12/2010, giorni di ritardo 4 (il primo giorno da computare è quello successivo alla scadenza, l’ultimo è quello in cui si sana la violazione).
B) Ravvedimento operoso per dichiarazione infedele
Una dichiarazione contenente degli errori o dei dati non corrispondenti a quelli reali si definisce dichiarazione infedele ed è sanzionabile.
Nel caso di presentazione di una dichiarazione infedele, il contribuente può sanare gli errori commessi presentando una dichiarazione rettificativa al Comune competente.
B) 1. Se l’errore incide sulla determinazione del tributo
Se il contribuente, oltre ad aver presentato una dichiarazione infedele, ha anche versato, attenendosi a quanto dichiarato, un’imposta inferiore rispetto a quella dovuta, dovrà contestualmente:
versare l’imposta che risulta ancora dovuta, in base alla dichiarazione rettificativa;
- versare gli interessi legali, calcolati dal giorno in cui doveva essere effettuato il pagamento a quello in cui viene effettivamente eseguito (vedi quanto sopra detto a proposito del ravvedimento operoso per omesso od insufficiente versamento);
- versare una sanzione pari al 6,25% calcolata sulla differenza d’imposta dovuta in base alla dichiarazione rettificativa. Tale sanzione è stata stabilita dalla L. 220/2010 per le violazioni commesse a decorrere dal 01/02/2011. Alle violazioni commesse prima di tale data continua ad applicarsi la sanzione del 5%. Esempio: dichiarazione per il 2009 presentata tempestivamente ma in modo infedele entro il 31/10/2010; trattandosi di violazione commessa prima del 01/02/2011, si continua ad applicare la previgente sanzione del 5%;
- presentare al Comune la dichiarazione rettificativa, riportando nel campo “Annotazioni” la seguente dicitura: “Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione”, ed allegando copia della relativa ricevuta di pagamento.
B) 2. Se l’errore non incide sulla determinazione del tributo
Nel caso in cui, invece, il contribuente abbia versato correttamente l’imposta ma abbia commesso, nella dichiarazione, degli errori che ostacolino l’esercizio delle azioni di controllo da parte dell’ente, dovrà contestualmente:
- versare una sanzione di € 6,00, pari a 1/8 di € 51,00. Tale sanzione è stata stabilita dalla L. 220/2010 per le violazioni commesse a decorrere dal 01/02/2011. Alle violazioni commesse prima di tale data continua ad applicarsi la sanzione di € 5,00. Esempio: dichiarazione per il 2009 presentata tempestivamente ma in modo infedele entro il 31/10/2010; trattandosi di violazione commessa prima del 01/02/2011, si continua ad applicare la previgente sanzione di € 5,00;
- presentare al Comune la dichiarazione rettificativa, riportando nel campo “Annotazioni” la seguente dicitura: “Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione”, ed allegando copia della relativa ricevuta di pagamento.
Termine: Il ravvedimento operoso di una dichiarazione infedele deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (e cioè entro il 31 ottobre dell’anno successivo all’anno di riferimento, ai sensi dell’art. 7 bis del Regolamento ICI Comunale).
Così, ad esempio, per errori commessi nella dichiarazione Ici presentata nel 2010 (anno di violazione), relativa al periodo di imposta 2009, è possibile ravvedersi presentando una dichiarazione rettificativa entro il 31 ottobre 2011.
N.B.: non sono sanzionabili le “violazioni meramente formali” quelle cioè che non ostacolano l’esercizio delle azioni di controllo e che non incidono sulla determinazione del tributo.
C) Ravvedimento operoso per omessa presentazione della dichiarazione ICI
Nel caso in cui il contribuente ometta di presentare la dichiarazione ICI, potrà avvalersi del ravvedimento operoso per sanare la sua posizione, purché vi provveda entro 90 giorni dal termine di scadenza (il termine per la presentazione della dichiarazione ICI è fissato - dall’art. 7 bis del Regolamento ICI Comunale - al 31 ottobre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento da dichiarare).
C) 1. Omessa dichiarazione con omesso od insufficiente versamento
Se il contribuente, oltre ad aver omesso di presentare la dichiarazione ICI, ha anche omesso di pagare in tutto od in parte l’imposta per l’anno cui si sarebbe dovuta riferire la dichiarazione omessa, dovrà contestualmente, entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione:
- versare l’imposta che risulta ancora dovuta per l’anno cui si riferisce la dichiarazione;
- versare gli interessi legali, calcolati dalla data di scadenza prevista per il pagamento a quella in cui viene eseguito il ravvedimento operoso (vedi quanto sopra detto a proposito del ravvedimento operoso per omesso od insufficiente versamento);
- versare una sanzione pari al 10% calcolata sull'imposta ancora dovuta per l'anno cui si riferisce la dichiarazione, con un importo minimo di € 5,00 (tali sanzioni sono state così modificate dalla L. 220/2010 e trovano la loro prima applicazione in sede di ravvedimento operoso per omessa presentazione della dichiarazione ICI relativa all’anno di imposta 2010);
- presentare al Comune la dichiarazione, riportando nel campo “Annotazioni” la seguente dicitura: “Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione”, ed allegando copia della relativa ricevuta di pagamento.
C) 2. Omessa dichiarazione con versamento interamente eseguito
Nel caso in cui, invece, il contribuente abbia versato correttamente l’imposta ma abbia solo omesso di presentare la dichiarazione, dovrà contestualmente, entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione:
- versare una sanzione pari ad € 5,00 (pari ad 1/10 di € 51,00; tale sanzione è stata così modificata dalla L.220/2010 e trova la sua prima applicazione in sede di ravvedimento operoso per omessa presentazione di dichiarazione ICI relativa all’anno di imposta 2010);
- presentare la dichiarazione, riportando nel campo “Annotazioni” la seguente dicitura: “Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione”, ed allegando copia della relativa ricevuta di pagamento.
Come effettuare il versamento?
Come avviene per il versamento dell’ICI ordinaria, anche gli importi da versare per effettuare il ravvedimento operoso possono essere pagati in due modi.
1) col normale bollettino di versamento ICI
Dovrà essere barrata la casella “ravvedimento operoso”; per il resto il bollettino dovrà essere compilato come in caso di versamento di ICI ordinaria, con le seguenti avvertenze:
nelle caselle che individuano gli immobili oggetto del versamento (sezione “Importi riferiti a”) devono essere indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta, quindi senza la maggiorazione della sanzione e degli interessi;
nella casella in alto, relativa alla somma da versare, va invece indicato l’importo comprensivo di sanzione ed interessi.
Particolarmente importante è la corretta indicazione dell’anno di imposta di riferimento che si intende regolarizzare, e se si tratta di acconto e/o saldo.
2) con modello F24
In questo caso gli importi per sanzione ed interessi dovranno essere rispettivamente riportati col codice tributo 3907 e 3906.
ATTENZIONE: con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012 sono stati modificati i codici-tributo ICI. Si riportano di seguito i nuovi codici:
3940 - ICI abitazione principale
3941 - ICI terreni agricoli
3942 - ICI aree fabbricabili
3943 - ICI altri fabbricati
E’ importante sapere che..
In tutti i casi di ravvedimento operoso previsti vanno applicate fedelmente le regole sopra riportate. In particolare, per sanare l'infrazione commessa, è necessario pagare interamente gli importi indicati (tributo dovuto + interessi + sanzione ridotta); l’omissione di uno solo di essi comporta la perdita del beneficio.
Riferimenti Normativi:
- art. n.13 D.Lgs. 472/97 (come modificato dall’art.1, comma 20 della L. 220/2010)
- art. n. 14 D.Lgs. 504/92
- art. n. 13 del D.Lgs. 471/97 (come modificato dal D.L. 98/2011 conv. con modificazioni dalla L.111/2011)
- Circ. Min. Finanze 184/E del 13/07/1998