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Imposta Comunale sugli Immobili

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Regolamento ICI 

Note per il calcolo dell'Imposta                  

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valori aree fabbricabili anno 2005 (stabiliti con delib. Giunta Comunale n. 14 del 28/01/2005)
valori aree fabbricabili anno 2006 (stabiliti con delib. Giunta Comunale n. 37 del 14/02/2006)
valori aree fabbricabili anno 2007 e seguenti (stabiliti con delib. Giunta Comunale n. 24 del 7/02/2007)

Modello dichiarazione ICI   Istruzioni per la compilazione

Modulistica

Ravvedimento Operoso                                                                     
                                           

Avviso ai contribuenti

ICI - abitazione principale – residenza anagrafica del contribuente e dei suoi familiari

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14389 del 15/06/2010, ha evidenziato quanto già previsto dalla legge I.C.I., fin dalla sua istituzione, in materia di agevolazioni per l’abitazione principale.

Infatti, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 504/1992, per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente; l’abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica, salvo prova contraria.

Pertanto, a titolo di esempio, è esclusa l’applicazione delle agevolazioni per l’abitazione principale nel caso in cui il contribuente risiede presso il fabbricato in questione ma non anche il coniuge, in virtù dell’obbligo di convivenza tra coniugi stabilito dall’art.143 del codice civile.

L'obbligo di convivenza tra coniugi viene meno in caso di separazione legale: in tale ipotesi il contribuente dovrà dare notizia della separazione stessa al Servizio Entrate del Comune.

Esenzione per abitazione principale

L’esenzione per abitazione principale prevista dal D.L. 93/2008 si applica nei seguenti casi:

  1. abitazione principale (intendendosi per tale quella  nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. La dimora abituale è quella di residenza anagrafica, salvo prova contraria);
  2. fabbricati assimilati all’abitazione principale:
  • la/le relativa/e pertinenza/e (come definite dall’art.6 Regolamento ICI  Comunale)
  • abitazione (e relativa/e pertinenza/e) concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado, purché il parente vi dimori abitualmente e a condizione che tale circostanza sia dichiarata dal proprietario entro il 31 dicembre dell’anno d’imposta (quindi, per l’ICI 2011, entro il 31/12/11); entro lo stesso termine devono essere dichiarate le variazioni soggettive e/o oggettive (vedi art. 6 Regolamento ICI);
  • casa coniugale del coniuge separato non assegnatario della stessa (a condizione che tale coniuge non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile adibito a propria abitazione principale  e situato nello stesso Comune in cui si trova la casa coniugale);
  •  l’abitazione confinante con l’abitazione principale, utilizzata dallo stesso nucleo familiare, qualora sia già stata presentata domanda di accatastamento come unica unità;
  • l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

In ogni caso l’esenzione di cui sopra non si applica agli immobili “di lusso” censiti nelle categorie catastali A1, A8 ed A9, per i quali si continua a pagare l’ICI, con le modalità di seguito indicate.

Tale esenzione non si applica nemmeno agli immobili ad uso abitativo posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale dai cittadini italiani residenti all’estero, ai quali continuano ad applicarsi l’aliquota e la detrazione stabilite per l’abitazione principale, a condizione che non risultino locati (nel qual caso si applica invece l’aliquota ordinaria del 7 per mille).

Altre esenzioni

Per le altre esenzioni si rimanda al D.Lgs. 504/1992 (art.7) ed al Regolamento ICI  Comunale  (art. 5)

Le aliquote ICI per l'anno 2011 sono le seguenti:

  • 5 per mille per abitazione principale e relative pertinenze (per i soli fabbricati censiti nelle categorie catastali A1-A8-A9)
  • 5 per mille per abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado (per i soli fabbricati censiti nelle categorie catastali A1-A8-A9) (*)
  • 5 per mille per la casa coniugale del coniuge separato non assegnatario della stessa (a condizione che tale coniuge non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile adibito a propria abitazione principale  e situato nello stesso Comune in cui si trova la casa coniugale; e per i soli fabbricati censiti nelle categorie catastali A1-A8-A9)
  • 5 per mille per l’abitazione confinante con l’abitazione principale, utilizzata dallo stesso nucleo familiare, qualora sia già stata presentata domanda di accatastamento come unica unità (per i soli fabbricati censiti nelle categorie catastali A1-A8-A9)
  • 5 per mille per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (per i soli fabbricati censiti nelle categorie catastali A1-A8-A9)
  • 0,1 per mille, per abitazioni locate, a titolo di abitazione principale, con contratti regolarmente registrati e stipulati  secondo gli accordi collettivi locali (legge 431/98) fra persone non legate da rapporti di affinità o di parentela entro il quarto grado (*)
  •  9 per mille per casa sfitta da oltre due anni (anche per “case a disposizione”)
  • 7 per mille per terreno edificabile
  • 5 per mille (aliquota ridotta) a favore dei “giovani imprenditori” (come definiti dal vigente Regolamento Comunale) per gli immobili posseduti, nonché direttamente ed interamente utilizzati per lo svolgimento dell’attività di impresa o di lavoro autonomo. (*)
  • 7 per mille  (aliquota ordinaria) per tutti gli altri casi (*) 

 (*)Tutte queste circostanze vanno dichiarate entro il 31.12.2011, utilizzando i rispettivi moduli.

 L’applicazione dell’aliquota ordinaria deve essere comunicata al Servizio Entrate solo per gli immobili ad uso abitativo.

 
Detrazioni per abitazione principale

(per i soli fabbricati censiti nelle categorie catastali A1-A8-A9: gli altri sono esenti dall’imposta, purché costituiscano abitazione principale del soggetto passivo)
€ 103,29 per abitazione principale (si vedano gli art.6 e 6-bis del Regolamento)

€ 206,58 per abitazione principale di nucleo familiare con soggetto portatore di handicap grave (*)

€ 206,58 per abitazione principale di nucleo familiare con soggetto invalido al 100% e che abbia un ISEE (**) non superiore ad € 25.000,00 (*)

€ 206,58 per abitazione principale di nucleo familiare composto da una/due persone residenti nel Comune, di età non inferiore ad anni 65 (compiuti al 31 dicembre dell'anno della richiesta) e con ISEE (**) non superiore a € 9.000,00 (*)

 € 206,58 per abitazione principale di “giovane coppia” che abbia contratto matrimonio dal 01/01/2008 in poi (entrambi i coniugi devono avere età non superiore a 34 anni, al 31 dicembre dell’anno del matrimonio); abbia acceso un mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale e il cui nucleo familiare abbia un ISEE (**) non superiore a € 20.000,00. L’agevolazione ha durata fino al 31/12 del terzo anno successivo a quello del matrimonio (*)

€ 206,58 per abitazione principale di “famiglie numerose”: nucleo familiare composto da almeno sei persone conviventi e che abbia un ISEE (**) non superiore a € 20.000,00 (*)

€ 258,23 per abitazione principale di nucleo familiare con ISEE (**) non superiore ad € 7.500,00 (*)

(*) Tutte queste circostanze vanno dichiarate entro il 31.12.2011, anche avvalendosi dell’autocertificazione; per lo stato di salute quest’ultima non è ammessa, ma dovrà essere presentata la certificazione dell’apposita Commissione Medica.

(**) ISEE = Indice della situazione economica equivalente, che tiene conto non solo del reddito, ma anche di altri fattori quali la consistenza del patrimonio. La dichiarazione per il calcolo dell’ISEE può essere fatta rivolgendosi ai CAF convenzionati o ad un professionista contabile.

Quando pagare

  • Entro il 16 giugno 2011  si deve pagare, in acconto, un importo pari al 50% dell'imposta dovuta sulla base delle aliquote  e delle detrazioni dell'anno precedente rapportate alla situazione di possesso del primo semestre dell'anno in corso;
  • Dal 1° al  16 dicembre 2011 si deve pagare, a saldo, la differenza fra quanto dovuto per l'intero periodo di possesso riferito all'anno in corso, sulla base delle aliquote e detrazioni attualmente vigenti, e quanto già versato in acconto.
  • E' comunque possibile pagare l'intero importo entro il 16 giugno 2011 , sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno in corso, barrando sul bollettino di versamento le due caselle relative all'acconto e al saldo

In ogni caso si fa presente che le aliquote e le detrazioni per il 2011 non sono variate rispetto al 2010.

Come e dove pagare

Utilizzando i bollettini di Conto Corrente Postale intestati a COMUNE di SAN GIULIANO TERME I.C.I. - Servizio Tesoreria - ccp n° 71595219
N.B:  è necessario specificare “San Giuliano Terme” e CAP "56017" sull’apposito rigo.

E’ possibile effettuare il versamento presso gli uffici postali e presso qualsiasi filiale della Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno (CR.L.P.L.). Allo sportello della CR.L.P.L. di Pontasserchio  non saranno addebitate commissioni.

E’ inoltre possibile effettuare il versamento utilizzando il modello di pagamento unificato F24.
Codici da utilizzare per pagamento con modello unificato F24:

Codice Comune: A562

Codici Tributo (modificati con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012):

ICI abitazione principale: 3940

ICI terreni agricoli: 3941

ICI aree fabbricabili: 3942

ICI altri fabbricati: 3943

ICI interessi (per il ravvedimento operoso): 3906

ICI sanzioni (per il ravvedimento operoso): 3907

Soglia minima di versamento:
L’importo minimo per i versamenti ICI è pari ad € 12,00 annui. Se l'imposta da versare in sede di acconto è uguale od inferiore ad euro 12, l'acconto sarà versato unitamente al saldo, purché l'imposta dovuta per l'intero anno sia superiore ad € 12,00.

Modalità di versamento in caso di decesso del contribuente

In caso di decesso del contribuente gli eredi dovranno effettuare un versamento a nome del defunto pagando l’imposta dovuta fino al giorno del decesso. L’imposta dovuta per la restante parte dell’anno dovrà essere versata pro quota da ciascuno degli eredi utilizzando bollettini distinti (ad eccezione dell’ipotesi in cui il coniuge superstite abbia acquistato il diritto di abitazione sulla casa coniugale: vedi sopra).

Come si denunciano le variazioni

La Dichiarazione ICI si riferisce a variazioni avvenute nell’anno precedente.

Nelle istruzioni ministeriali per la compilazione del modello di dichiarazione ICI sono indicati i casi in cui permane l’obbligo di presentare la dichiarazione (si veda anche l'art. 7 bis del Regolamento ICI comunale).

Scadenza presentazione dichiarazione ICI per l'anno 2010: 31/10/2011  (art. 7 bis Regolamento ICI).

Modalità di presentazione:

la dichiarazione va presentata utilizzando il modello ministeriale da compilare in triplice copia (originale per il Comune, copia per elaborazione meccanografica e copia per il contribuente) e deve essere presentata entro il 31/10/11 ad Unico (Sportello Unico per il Cittadino); in alternativa può essere spedita, sempre entro il 31/10/11, al Servizio Entrate del Comune di San Giuliano Terme a mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione ICI per l’anno 2010”.

Modello di dichiarazione ICI (e relative istruzioni) approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direttore Generale delle Finanze del 12/05/2009:

Modello dichiarazione ICI

Istruzioni per la compilazione

Segnaliamo che tale modello resterà valido anche per gli anni futuri, a meno di modifiche successive.

Regolamento I.C.I.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 2/02/2010 è stato modificato il Regolamento ICI con effetto a partire dall'anno d'imposta 2010.

Le novità interessano gli articoli 4 bis (disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile), 6 (abitazione principale ed unità immobiliari ad essa equiparate), 6 ter (fabbricati inagibili o inabitabili), 6 sexies (fabbricati di interesse storico e artistico), 7 bis (dichiarazioni), 9 bis (rateizzazione di avvisi di accertamento), 9 ter (compensazione), 9 quinquies (soglia minima di versamento).

 Ultimo aggiornamento 18/06/2012 (codici-tributo F24)