Accedi ai servizi

Rifiuti speciali disciplina Anno 2020

Utenze non domestiche - esclusione per produzione Rifiuti Speciali

Per quanto riguarda le sole utenze non domestiche nella determinazione della tariffa, sia della parte fissa che di quella variabile, non si tiene conto di quella parte di superficie in cui è prodotto in via continuativa e prevalente un rifiuto speciale non assimilato o pericoloso, così come determinato dal vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Superfici escluse

Non sono in particolare, soggette a TARI:

  • le superfici adibite all’allevamento di animali;
  • le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
  • le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.


Superfici miste con produzione di Rifiuti Urbani o assimilati e speciali non assimilati

Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all’intera superficie la percentuale indicata a fianco di ciascuna attività:

Tipo di attività svolta  Percentuale di superficie tassabile
Officine meccaniche, riparazioni auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto         40%
Macellerie e pescherie 40%
Officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere 40%
Tipografie 80%
Autocarrozzerie  30%
Produzione di ceramiche 60%
Attività di decorazione e molatura 80%
Falegnamerie 60%
Laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario 90%
Gommisti 20%
Calzaturifici 40%
Galvanotecnica e verniciature 60%
Lavanderie e laboratori fotografici 80%
Artigianato o industria chimica 20%
Artigianato o industria tessile 80%
Ospedali, case di cura e di riposo 60%
Cantine e frantoi  40%
Florovivaismo 25%

 I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi di quelli sopra indicati, vengono associati ai fini dell’applicazione del tributo alla classe di attività che presenta maggiori analogie sotto il profilo della destinazione d’uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

Adempimenti per beneficiare dell'esclusione / riduzione

Per fruire dell'esclusione prevista dai punti precedenti, gli interessati devono:

  • indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi) distinti per codice CER;
  • Perentoriamente entro la fine del mese successivo a quello stabilito dalle disposizioni statali per la presentazione delle comunicazioni ambientali, il produttore di rifiuti speciali deve presentare la documentazione comprovante l’avvenuta gestione dei rifiuti speciali prodotti nell’anno precedente, in conformità alla normativa vigente (contratti, formulari, fatture, MUD e altra documentazione di legge). La suddetta domanda deve essere presentata all'Ufficio Rifiuti (Telefono 050 819 306)che provvede ad effettuare l'istruttoria e a comunicare l'esito al Servizio Entrate.