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Residenti all'estero che optano per il voto in Italia

I cittadini italiani residenti all’estero – ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e del relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, possono esercitare la facoltà di di optare per votare in Italia facendone richiesta alla propria rappresentanza diplomatica o consolare entro e non oltre il 31 Luglio 2022, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della succitata Legge 27 dicembre 2001 n. 459.

 

Ove gli elettori della circoscrizione Estero abbiano optato tempestivamente per l’esercizio del diritto di voto in Italia e le relative comunicazioni non siano pervenute al comune per mero disguido o errore materiale, gli stessi cittadini potranno, su richiesta, essere ammessi al voto nel comune d’iscrizione, mediante apposita attestazione del sindaco competente, ai sensi dell’art. 32-bis del testo unico in materia di elettorato attivo, approvato con d. P. R. 20 marzo 1967, n. 223.

Tale ammissione sarà, ovviamente, subordinata alla verifica del mancato invio, da parte dell’Ufficio consolare competente, del plico contenente le schede per l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza.

 

Gli elettori residenti all’estero in uno Stato in cui si vota per corrispondenza, che non abbiano esercitato l’opzione per il voto in Italia, fanno parte del corpo elettorale della circoscrizione Estero, ove, come è noto, l’esercizio dell’elettorato attivo per le elezioni politiche si effettua esclusivamente per corrispondenza.
Pertanto, se i suddetti elettori non optanti si presentassero al comune di iscrizione nelle liste elettorali chiedendo di essere ammessi al voto in Italia, tale richiesta non potrà essere accolta, anche al fine di evitare rischi di doppio voto ì (salvo il caso di segnalazione consolare di non invio all’estero del plico con la scheda all’elettore).

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