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VAS Valutazione Ambientale Strategica

La Valutazione Ambientale strategica è un processo teso a valutare le conseguenze sul piano ambientale dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, ovvero per garantire una politica tesa agli obiettivi di sostenibilità di uno strumento di programmazione o di pianificazione.
La Direttiva Comunitaria 2001/42/CE che ha istituito la VAS, infatti la definisce come: “strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente negli Stati membri, in quanto garantisce che gli effetti dell'attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione.”
Ciò serve soprattutto a sopperire alle mancanze di altre procedure parziali di valutazione ambientale, introducendo l'esame degli aspetti ambientali già nella fase strategica che precede la progettazione e la realizzazione delle opere. Altri obiettivi della VAS riguardano sia il miglioramento delle informazioni fornite alle persone, sia la promozione della partecipazione pubblica nei processi di pianificazione-programmazione, sia la parte inerente il monitoraggio di uno strumento di pianificazione o di programmazione.

 

Quali sono le fonti normative principali
Direttiva 2001/42/CE 
D.Lgs 152/2006  con successive integrazioni e modifiche
L.R.Toscana n. 10/2010 con successive integrazioni e modifiche

 

Dunque che cos’è una VAS?
La valutazione della sostenibilità di un atto di pianificazione o di programmazione;
Uno strumento in più a disposizione di tutti, che può essere utilizzato per migliorare e orientare al meglio le scelte di pianificazione o programmazione;
Una valutazione che prende come riferimento tutte le sfere che compongono l’Ambiente in un’accezione ampia: la cultura, il sociale, la salute, la tradizione, gli elementi di pregio, l’economia, etc.;
La valutazione degli effetti potenzialmente producibili dall’attuazione di un atto di pianificazione;
Un documento dinamico che deve poter mutare durante il processo della discussione e che si integra con gli atti di pianificazione;
Un procedimento che coinvolge altri processi di programmazione dell’Amministrazione Pubblica;
Un procedimento che deve connettersi con i vari settori di un’Amministrazione Pubblica;
Un processo che ha davvero un senso di utilità se viene accompagnato e supportato dagli elementi di una partecipazione attiva;
Un percorso che non si chiude con l’approvazione del Piano, ma che guarda oltre, anche alla sua attuazione, come strumento di garanzia per i cittadini.

 

Modalità di svolgimento della VAS
La VAS è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (art. 22 L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.), nei casi di cui all’art. 5 c. 3, secondo i criteri individuati nell'Allegato 1, o di una verifica di assoggettabilità semplificata;
b) la fase preliminare (art. 23 L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.) per l’impostazione e la definizione dei contenuti del rapporto ambientale;
c) l’elaborazione del rapporto ambientale (art. 24 L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.) secondo quanto contenuto nell’Allegato 2;
d) lo svolgimento di consultazioni (art. 25 L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.);
e) la valutazione del piano o programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, con espressione del parere motivato (art. 26 L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.);
f) la conclusione del processo decisionale e la dichiarazione di sintesi (art. 27 L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.);
g) l’informazione sulla decisione (art. 28 L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.);
h) il monitoraggio (art. 29 L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.).

 

Quando la verifica di assoggettabilità semplificata?
Ai sensi dell’art. 5 c. 3-ter della L.R 10/2010, nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.

 

Quali sono i soggetti protagonisti di una VAS?
Autorità Competente: la pubblica amministrazione o l'organismo pubblico individuati ai sensi
dell'art. 12 della L.R 10/2010 cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’espressione del parere motivato e che collabora con l’Autorità Procedente o con il Proponente il piano o programma nell’espletamento delle varie fasi relative alla VAS;
Autorità Procedente: la pubblica amministrazione che elabora ed approva i Piani o Programmi ovvero, ove il piano o programma sia elaborato dal soggetto proponente, la pubblica amministrazione che approva il piano o programma medesimo;
Soggetto Proponente: eventuale soggetto pubblico o privato se diverso dall'autorità procedente, che elabora il piano o programma.
Soggetti competenti in materia ambientale: i soggetti pubblici comunque interessati agli impatti sull’ambiente di un piano o programma individuati secondo i criteri stabiliti dall'art. 20 della L.R 10/2010;
Enti territoriali interessati: gli enti locali il cui territorio è interessato dalle scelte del piano o programma secondo i criteri stabiliti dall'art. 19 della L.R 10/2010;
Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche, ma anche associazioni, organizzazioni o gruppi di tali persone;
Pubblico Interessato: è il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure.

 

PROCEDIMENTI

Verifiche di assoggettabilità semplificata a VAS, art. 5 c.3 - ter LR 10/2010 e ss.mm.ii.

2023

Variante al POC - zona B2 UTOE 6 Molina di Quosa - nuova ZdR    

Variante al POC - comparto 10 UTOE 6 Molina

Variante al POC - zona D1/E6 UTOE 26 Palazzetto

Variante al POC - zona B2 UTOE 19 Pontedoro

Variante al POC - nuova zona di recupero sistema ambientale (Zona E4)

Variante al POC - Riperimetrazione comparto 7 UTOE 22 Pontelungo e modifiche scheda norma

Variante al POC - comparto 4 UTOE 24

Variante al POC - comparto 21 (zona A/E6) UTOE 30 Campo introduzione di nuova scheda norma con contestuale adozione e approvazione di piano di recupero

2024

Variante al POC e variante al piano attuativo - UTOE 9 comparto 14

Variante al POC e variante al piano attuativo - UTOE 28  Asciano -  Valle Passo Pellegrini 

Variante al POC - UTOE 13 Orzignano Inserimento nuova zona di Recupero e introduzione nuova scheda norma con contestuale adozione e approvazione di Piano di Recupero

 

Verifiche di assoggettabilità a VAS, art. 22 LR 10/2010 e ss.mm.ii.

2023

Variante al POC - comparto 13 UTOE 1

Variante al POC - nuova sede Croce Rossa Pontasserchio e relative opere di urbanizzazione