Accedi ai servizi

Cittadinanza

Acquisto della cittadinanza italiana

 

La cittadinanza è la condizione della persona fisica alla quale l'ordinamento giuridico di uno Stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. La cittadinanza italiana si basa sul principio della discendenza per il quale è italiano il figlio nato da padre italiano e/o da madre italiana.

 

Per i cittadini stranieri residenti in Italia: tutte le tipologie di acquisto/riconoscimento della cittadinanza

 

L'acquisizione della cittadinanza italiana di ottiene automaticamente nei seguenti casi:

  • FILIAZIONE "JURE SANGUINIS " o diritto di sangue in virtù del quale il figlio nato da padre italiano o madre italiana è cittadino italiano ( art. 1 legge 91/1992):

Il cittadino straniero, residente in Italia e discendente da avo cittadino italiano, può chiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana con domanda indirizzata al sindaco del comune di residenza. Documentazione da presentare: l richiedente deve produrre domanda in bollo all'ufficio di Stato Civile del Comune di San Giuliano Terme MODULO PER RICONOSCIMENTI CITTADINANZA , Allegati alla domanda:

  • estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero;
  • atti di nascita, relativi agli ascendenti del richiedente;La cittadinanza italiana si acquisisce per beneficio di legge, con accertamento effettuato dalla competente autorità (Sindaco, Autorità consolare, Ministero dell'Interno) nei seguenti casi:
  • atti di matrimonio, dell'avo emigrato e di tutti i discendenti;
  • certificato rilasciato dall'autorità dello Stato estero che attesta la non naturalizzazione straniera dell'avo emigrato o la data dell'eventuale naturalizzazione.

Gli atti di nascita, matrimonio e morte devono essere in testo integrale con le eventuali annotazioni/correzioni presenti negli atti. I documenti formati da autorità straniere devono essere tradotti ed eventualmente legalizzati o apostillati a norma di legge. Ulteriori documenti possono essere richiesti dall'ufficio per gli accertamenti prescritti dalla legge.

Tempi 6 mesi dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta e necessaria per gli accertamenti di legge. Si ricorda inoltre, che finchè non si è iscritti come " residenti" e per ciò conclusa la pratica di residenza, non si piò accedere all'Ufficio di Stato Civile per la consegna dei documenti elencati sopra. Pertanto i 6 mesi decorrono da tale momento.

Normativa di riferimento: L. n. 94 del 15 luglio 2009 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"; L. n. 91 del 5 febbraio 1992 "Nuove norme sulla cittadinanza"; Circ. del Ministero dell'interno n. K.28.1 dell'8 aprile 1991 "Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano"; L. n . 555 del 13 giugno 1912 "Sulla cittadinanza italiana".

I residenti all'estero devono rivolgersi al Consolato italiano competente per territorio.

  • nascita sul territorio italiano: "ius soli" o diritto di suolo, se i genitori sono ignoti o apolidi oppure se i genitori stranieri non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di appartenenza o se il minore è stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano;
  • riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione durante la minore età della persona.
  • adozione durante la minore età della persona.

La cittadinanza italiana si acquisisce per beneficio di legge, con accertamento effettuato dalla competente autorità (Sindaco, Autorità consolare, Ministero dell'Interno) nei seguenti casi:

1. Per lo straniero maggiorenne, riconosciuto da genitore italiano:

Il cittadino straniero maggiorenne, riconosciuto da genitore italiano, può, entro un anno dalla data del riconoscimento, dichiarare di voler acquistare la cittadinanza italiana. L’interessato deve esprimere la volontà di diventare cittadino italiano con dichiarazione resa all’Ufficiale dello stato civile del comune di residenza. L’acquisto è efficace dal giorno successivo a quello in cui è stata resa la dichiarazione.

Documentazione da presentare: Atto di nascita legalizzato e tradotto a norma di legge (se non già depositato presso una pubblica amministrazione italiana); atto di riconoscimento (se non già registrato presso una pubblica amministrazione italiana); ricevuta di versamento del contributo di € 200.

Tempi:Entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza e della relativa documentazione.

Normativa di riferimento: L. n. 94 del 15 luglio 2009 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"; L. n. 91 del 5 febbraio 1992 "Nuove norme sulla cittadinanza"; D.P.R. n. 572 del 12 ottobre 1993.

2. Per chi è figlio di genitori stranieri, nato in Italia e legalmente residente dalla nascita fino ai 18 anni:

 

Il figlio di genitori entrambi stranieri, nato in Italia e legalmente residente dalla nascita fino ai 18 anni, può acquistare la cittadinanza italiana. L'interessato deve esprimere la sua volontà di diventare cittadino italiano con dichiarazione resa all'Ufficiale dello stato civile del comune di residenza. Tale dichiarazione può essere resa tra i 18 e i 19 anni di età.

Documentazione da presentare: Per ottenere la cittadinanza italiana si consiglia di rivolgersi direttamente all'ufficio di Stato Civile del Comune di San Giuliano Terme, in base alla specifica situazione, indicherà la documentazione necessaria oltre alla ricevuta di versamento del contributo governativo di € 200.

Tempi: Il procedimento viene concluso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza e della relativa documentazione.

Normativa di riferimento: L. n. 94 del 15 luglio 2009 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"; L. n. 91 del 5 febbraio 1992 "Nuove norme sulla cittadinanza"; D.P.R. n. 572 del 12 ottobre 1993.

3. CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA CON DECRETO (artt. 7 e 9 legge 91/1992)

La cittadinanza può essere concessa per matrimonio con cittadino italiano :

residenza legale in Italia per un periodo di almeno 2 anni dopo il matrimonio; iscrizione/trascrizione del matrimonio in Italia, sui registri di stato civile; assenza di condanne penali nei casi indicati dalla legge; assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale.

Qualora l'interessato sia residente all'estero, il requisito del punto 1) è sostituito dal seguente: decorrenza di tre anni dalla data di matrimonio.

Sia per i residenti in Italia che per i residenti all'estero i predetti termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Il vincolo del matrimonio deve rimanere fino al momento dell'adozione del provvedimento oppure per residenza protratta nel tempo con istanza da presentare alla Prefettura – U.T.G. di Pisa (per informazioni consultare il sito della http://www.prefettura.it/pisa/contenuti/Cittadinanza-23451.htm).

La Prefettura, nel caso in cui venga accolta la domanda, provvede alla notifica del decreto di concessione della cittadinanza italiana alla persona interessata. Entro 6 mesi dalla notifica, l'interessato può rendere il giuramento per l'acquisto della cittadinanza italiana presso l'Ufficio di stato civile del Comune di residenza.