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Ravvedimento operoso TASI

Che cos’è?

E’ un’opportunità offerta al contribuente per regolarizzare le violazioni commesse sia relativamente alle dichiarazioni che al pagamento del tributo, pagando una sanzione molto ridotta rispetto a quella cui sarebbe sottoposto in caso di accertamento comunale.

La condizione necessaria affinché il contribuente possa avvalersi del ravvedimento operoso è che non siano iniziati accessi, verifiche, ispezioni o altri tipi di attività di accertamento da parte del Comune di cui l’interessato abbia avuto formale conoscenza.

Considerato che la TASI è stata istituita il 1° gennaio 2014 e che, dunque, le prime violazioni concernenti l'obbligo dichiarativo (cioè omessa o infedele dichiarazione) saranno commesse nel 2015 (la scadenza per la presentazione della dichiarazione I.U.C. - e dunque anche TASI che della IUC è parte - è fissata al 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione), in questa sede prenderemo in esame solo il ravvedimento relativo ad omessi o insufficienti versamenti.

Ravvedimento operoso per omesso od insufficiente versamento dell’imposta

Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso "sprint", breve, intermedio o lungo.

1. Ravvedimento operoso breve per ritardi fino a 14 giorni (c.d. ravvedimento sprint)

Qualora il contribuente ometta un versamento dell’imposta o lo effettui in misura inferiore rispetto al dovuto, se regolarizza tale violazione entro 14 giorni dalla scadenza del termine, può beneficiare di una sanzione ridotta pari allo 0,2%  per ciascun giorno di ritardo (per effetto del combinato disposto dell’art.13 comma 1 D.Lgs.471/1997, come modificato dal D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L.111/2011, e dell’art. 13 comma 1 lett.a) D.Lgs. 472/1997).

Per effettuare il ravvedimento operoso, il contribuente dovrà versare contestualmente:

  •    il tributo dovuto (in caso di omesso versamento) o il maggior tributo dovuto (in caso di insufficiente versamento);
  •    la sanzione, nella misura dello 0,2%  per ciascun giorno di ritardo, 0,2% da calcolare sull'ammontare del tributo dovuto o del maggior tributo dovuto;

 Misura percentuale della sanzione da applicare a seconda del numero di giorni di ritardo:

giorni di ritardo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
sanzione  0,2%   0,4%   0,6%   0,8%   1%   1,2%   1,4%   1,6%   1,8%   2%   2,2%   2,4%   2,6%   2,8% 
  • gli interessi nella misura legale (art. 1284 codice civile) corrispondente al tasso annuo (1% dal 1° gennaio 2014; 0,5% dal 1° gennaio 2015). Il tasso annuo va rapportato ai giorni di ritardo dell'adempimento.

2. Ravvedimento operoso breve per ritardi da 15 a 30 giorni

Qualora il contribuente ometta un versamento del tributo o lo effettui  in misura inferiore rispetto al dovuto, se regolarizza tale violazione entro 30 giorni dalla scadenza del termine, può beneficiare di una sanzione ridotta pari al 3%.

Per effettuare il ravvedimento operoso, il contribuente dovrà versare contestualmente:

  •     il tributo dovuto (in caso di omesso versamento) o il maggior tributo dovuto (in caso di insufficiente versamento);
  •     la sanzione, nella misura del 3% dell'ammontare del tributo dovuto (o del maggior tributo dovuto);
  •     gli interessi nella misura legale (1% dal 1° gennaio 2014; 0,5% dal 1° gennaio 2015), rapportati ai giorni di ritardo dell'adempimento. 

2-bis. Ravvedimento operoso "intermedio" per ritardi da 31 a 90 giorni (fattispecie introdotta dalla legge di Stabilità 2015)

Qualora il contribuente ometta un versamento del tributo o lo effettui  in misura inferiore rispetto al dovuto, se regolarizza tale violazione nel periodo compreso tra il 31° ed il 90° giorno successivo alla scadenza, può beneficiare di una sanzione ridotta pari al 3,33%.

Per effettuare il ravvedimento operoso, il contribuente dovrà versare contestualmente:

  •     il tributo dovuto (in caso di omesso versamento) o il maggior tributo dovuto (in caso di insufficiente versamento);
  •     la sanzione, nella misura del 3,33% dell'ammontare del tributo dovuto (o del maggior tributo dovuto);
  •     gli interessi nella misura legale (1% dal 1° gennaio 2014; 0,5% dal 1° gennaio 2015), rapportati ai giorni di ritardo dell'adempimento. 

3. Ravvedimento operoso lungo

Nel caso in cui il termine per effettuare il ravvedimento operoso "intermedio" sia ormai trascorso, il contribuente può comunque effettuare il ravvedimento operoso lungo “entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore”.

Con riferimento alla TASI dell'anno 2014 (sia acconto che saldo), ci si può ravvedere fino al 30/06/2015 (termine di presentazione della dichiarazione).

Per effettuare il ravvedimento operoso lungo, il contribuente dovrà versare contestualmente:

  •     il tributo dovuto (in caso di omesso versamento) o il maggior tributo dovuto (in caso di insufficiente versamento);
  •     la sanzione, nella misura del 3,75% dell’ammontare del tributo o del maggior tributo dovuto;
  •     gli interessi nella misura legale (1% dal 1° gennaio 2014; 0,5% dal 1° gennaio 2015). Il tasso annuo va rapportato ai giorni di ritardo dell'adempimento.

Modalità di calcolo interessi:

Tributo non versato X tasso di interesse X numero giorni di ritardo 

______________________________________________________

                                         36500

Si ricorda che gli interessi vanno calcolati sul solo tributo dovuto e non anche sulla sanzione.

Per determinare il numero dei giorni di ritardo si ricordano le scadenze dell’acconto e del saldo TASI 2014: rispettivamente 16 ottobre e 16 dicembre.

Esempio: versamento acconto 2014 effettuato tardivamente il 18/10/2014, giorni di ritardo 2 (il primo giorno da computare è quello successivo alla scadenza, l’ultimo è quello in cui si sana la violazione).

Come effettuare il versamento?

Come avviene per il versamento della TASI ordinaria, anche gli importi da versare per effettuare il ravvedimento operoso possono essere pagati in due modi:

 

1) con modello F24

Attenzione: barrare la casella “ravv.”;

Nel modello F24 gli importi relativi a sanzione ed interessi non devono essere indicati separatamente rispetto all'importo del tributo dovuto cui si riferiscono (un solo rigo per tributo, sanzione ed interessi).

Esempio: ravvedimento operoso effettuato con 60 giorni di ritardo per omesso versamento acconto TASI 2014 per abitazione principale e pertinenze, tributo dovuto e non pagato = € 200.

Sanzione = € 7,50;

Interessi = € 0,33.

Nel rigo relativo al codice tributo 3958 (TASI abitazione principale e pertinenze) dovrà essere riportato il totale e dunque € 208,00 (arrotondamento all’unità di euro).

Non devono essere utilizzati i codici-tributo TASI relativi a sanzioni ed interessi poiché questi sono destinati al versamento di sanzioni ed interessi richiesti dal Comune a seguito di accertamento.

Per il resto il modello deve essere compilato come di consueto. Si faccia attenzione ad indicare correttamente l’anno di imposta e le rate che si intendono regolarizzare (acconto e/o saldo).

 

2) col normale bollettino di conto corrente postale TASI  (disponibile presso gli uffici postali)

Barrare la casella “RAVV”; per il resto il bollettino dovrà essere compilato come in caso di versamento di TASI ordinaria, con le seguenti avvertenze:

  • dato che le istruzioni alla compilazione del bollettino chiariscono che la somma degli importi di ogni singolo rigo, indicati in corrispondenza delle varie tipologie di immobili, deve coincidere con quello totale del versamento, si deduce che l’importo da indicare per ciascuna tipologia di immobili deve comprendere anche sanzioni ed interessi da ravvedimento operoso;
  • particolarmente importante è la corretta indicazione dell’anno di imposta che si intende regolarizzare, e se si tratta di acconto e/o saldo.

Nel compilare il bollettino si seguano comunque le istruzioni riportate nel retro del bollettino stesso.

E’ importante sapere che..

In tutti i casi di ravvedimento operoso previsti vanno applicate fedelmente le regole sopra riportate. In particolare, per sanare l'infrazione commessa, è necessario pagare interamente gli importi indicati (tributo dovuto + interessi + sanzione ridotta); l’omissione di uno solo di essi comporta la perdita del beneficio.

Calcolo on-line di tributo, sanzioni ed interessi e stampa F24:

E’ possibile calcolare quanto dovuto a titolo di tributo, sanzione ed interessi, nonché stampare il modello F24 compilato, utilizzando il Calcolatore TASI.

Riferimenti Normativi:

  • art. 1, comma 695, L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) - sanzione TASI
  • art. 13 D.Lgs. 471/97 - sanzione
  • art. 13 D.Lgs. 472/97 - ravvedimento (articolo modificato dall'art. 1, comma 637, della L. 190/2014)
  • D.M. 11/12/2014 Ministero dell'Economia e delle Finanze (modifica saggio di interesse legale)