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Testo della Legge costituzionale

Testo di  legge  costituzionale  approvato  in  seconda  votazione  a maggioranza assoluta,  ma  inferiore  ai  due  terzi  dei  membri  di ciascuna Camera, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59  della Costituzione in materia di riduzione del  numero  dei  parlamentari». (19A06354) (GU n.240 del 12-10-2019)

Avvertenza:

Il testo della legge costituzionale e' stato approvato  dal  Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la  maggioranza  assoluta dei suoi componenti, nella seduta dell'11 luglio 2019, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza dei due  terzi dei suoi componenti, nella seduta dell'8 ottobre 2019.

Entro tre mesi dalla pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o  cinque  Consigli  regionali  possono  domandare  che  si proceda al referendum popolare.

Il presente comunicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 3  della legge 25 maggio 1970, n. 352.

  Art. 1.

(Numero dei deputati)

   1. All'articolo 56 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti modificazioni;

    a) al secondo comma, la parola: « seicentotrenta » e'  sostituita dalla seguente:  «  quattrocento  »  e  la  parola:  «  dodici  »  e' sostituita dalla seguente: « otto »;

    b) al quarto comma, la parola: « seicentodiciotto » e' sostituita dalla seguente: « trecentonovantadue ».

Art. 2.
(Numero dei senatori)
 
  1. All'articolo 57 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
    a)  al  secondo  comma,  la  parola:  «  trecentoquindici  »   e' sostituita dalla seguente: « duecento » e  la  parola:  «  sei  »  e' sostituita dalla seguente: « quattro »;
    b) al terzo comma, dopo la parola: « Regione » sono  inserite  le seguenti: « o Provincia  autonoma  »  e  la  parola:  «  sette  »  e' sostituita dalla seguente: « tre »;
    c) il quarto comma e' sostituito dal seguente: « La  ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa  applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua  in  proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti ».

 Art. 3.
(Senatori a vita)
 
  1.  All'articolo  59  della  Costituzione,  il  secondo  comma   e' sostituito dal seguente:
« Il Presidente della Repubblica  puo'  nominare  senatori  a  vita cittadini che hanno illustrato la Patria  per  altissimi  meriti  nel campo  sociale,  scientifico, artistico  e  letterario.  Il   numero complessivo dei senatori in  carica  nominati  dal  Presidente  della Repubblica non puo' in alcun caso essere superiore a cinque ».

Art. 4.

(Decorrenza delle disposizioni)

   1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come  modificati  dagli  articoli  1  e  2   della   presente   legge costituzionale,  si  applicano  a  decorrere  dalla  data  del  primo scioglimento o della prima cessazione delle  Camere  successiva  alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge  costituzionale  e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni  dalla  predetta data di entrata in vigore.