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Esenzioni dall'imposta

Esenzioni dall'imposta - Legge n. 160/2019 - (commi 758 E 759)
 

Terreni agricoli (comma 758)

Posseduti e condotti da: 

  • coltivatori diretti imprenditori agricoli professionali (art. 1 D.Lgs. n. 99 del 29/03/2004), 
  • iscritti alla previdenza agricola 
  • società agricole (art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 99 del 29/03/2004) 

Fabbricati (comma 759)

Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: 

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 

e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 

g) gli immobili:

  • posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato)
  • destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali delle attivita' previste nella medesima lettera i); 
  • si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.